Justice is truth in action. La giustizia è verità in azione. (Benjamin Disraeli)

Omessa tutela per gli utenti della strada: i monopattini privi di assicurazione

07 febbraio 2025

Ancora un altro criticabile aspetto legato all’utilizzo dei monopattini.
In un caso recentemente seguito dallo Studio, la proprietaria di un veicolo, danneggiato a seguito dell’urto con un monopattino a noleggio, il cui conducente è stato sanzionato dall’Autorità intervenuta per ben cinque violazioni alle norme del Codice della Strada, si sta vedendo negare il risarcimento dei danni da parte della Compagnia che assicura il mezzo.


L’assicurazione giustifica il diniego al pagamento dei danni con il fatto che il conducente del monopattino era minorenne e trasportava un passeggero, laddove la polizza stipulata con la società di noleggio richiede, quali requisiti di operatività della garanzia assicurativa e del conseguente pagamento (fatte salve, ovviamente, le verifiche circa la responsabilità nel verificarsi dell’incidente), che il conducente del veicolo sia maggiorenne e che non trasporti alcuno.
Situazione ancora più grave in quanto nè la società di noleggio, proprietaria del monopattino, nè la Pubblica Amministrazione, che ha autorizzato il servizio di noleggio a seguito di bando e conseguente aggiudicazione, hanno fornito positivo riscontro alle richieste della proprietaria dell’auto danneggiata.
Conseguentemente la proprietaria si vede costretta a rivolgere le sue richieste di pagamento ai genitori del ragazzino che guidava il monopattino.


Ci si chiede come sia possibile che, sebbene sia previsto da tempo, per i monopattini a noleggio, l’obbligo di assicurazione, la Compagnia di assicurazioni possa esimersi dal pagamento di quanto dovuto al soggetto danneggiato, richiamando eccezioni all’operatività della polizza.
Le norme relative all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore impongono che questi siano assicurati e che l’assicurazione risarcisca in ogni caso i soggetti danneggiati a causa di uno scontro (fatte salve le reciproche responsabilità nella causazione dell’incidente).


In caso di incidenti tra veicoli a motore, eventuali eccezioni all’operatività della garanzia assicurativa, lungi dal poter negare un diritto all’utente della strada danneggiato, che ha fatto legittimo affidamento sull’esistenza di una garanzia prevista per legge, sono opponibili soltanto al soggetto che ha stipulato l’assicurazione, ovverosia il proprietario o conducente del veicolo.
In altre parole, se un soggetto venisse investito da un’auto il cui conducente fosse privo di patente, l’assicurazione del veicolo gli risarcirebbe i danni, per poi chiedere al proprietario dell’auto il rimborso di quanto pagato, in quanto il veicolo era in circolazione in presenza di circostanze che, ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, ne escludevano l’operatività.


E’ legittimo domandarsi per quale motivo non valgano, nell’ipotesi di noleggio di un monopattino, le stesse regole che vigono per la circolazione dei veicoli a motore.
Così facendo, di fatto, l’automobilista o, peggio ancora, il pedone, venuti a collisione con un monopattino a noleggio, si vedrebbero costretti a richiedere il risarcimento dei danni subiti al conducente del monopattino, con evidente e notevole -a volte anche integrale- limitazione delle possibilità di recupero, data la lapalissiana limitata solvibilità del privato rispetto ad una Compagnia di assicurazioni.
Il fatto di non applicare lo stesso principio anche ai monopattini costituisce un evidente diniego di tutela dei diritti e crea nell’utente della strada un’ingiusta ed intollerabile incertezza ed un’ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento tra soggetti che dovrebbero avere gli stessi diritti: per quale motivo un pedone investito da un’auto condotta da un minorenne senza patente, dopo averla sottratta ai genitori, beneficia -giustamente- di una garanzia assicurativa, mentre non ne beneficerebbe se a investirlo fosse lo stesso minorenne alla guida di un monopattino?

Oltretutto, vale la pena ripeterlo ed evidenziarlo, questi mezzi circolano dopo aver vinto gare di appalto ed aver ottenuto l’aggiudicazione da parte della Pubblica Amministrazione ed uno dei requisiti per partecipare ai bandi è proprio quello che i mezzi siano dotati di copertura assicurativa.
E’ evidente però che, se si consente alla Compagnia di assicurazioni di far valere le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa anche nei confronti dei terzi che fanno legittimo affidamento sulla copertura assicurativa dei veicoli concessi dalla Pubblica Amministrazione, uno dei presupposti per l’aggiudicazione del bando viene di fatto illegittimamente non rispettato.
E’ di comune esperienza che tali veicoli vengono utilizzati frequentemente e impunemente da soggetti che non sarebbero autorizzati a farlo e che molto facilmente eludono i sistemi -evidentemente labili- utilizzati dalle società di noleggio per consentirne l’utilizzo solo a chi legittimato per legge e nel rispetto delle regole dell’appalto con la Pubblica Amministrazione.


In parole povere, si vedono quotidianamente circolare sulle nostre strade monopattini condotti da soggetti minorenni e, spesso, anche con passeggeri a bordo: trattasi di due situazioni che in caso di sinistro determinerebbero l’esclusione della copertura assicurativa e conseguentemente l’omessa tutela del danneggiato, trattato quale utente della strada di serie B rispetto a chi, invece, patisse dei danni a seguito della collisione con un veicolo a motore!


Data l’evidente intollerabilità di questa discrasia, ci si augura un sollecito intervento volto a sanare un’evidente ed ingiusta disparità.

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