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Biciclette in Condominio: Cosa Dice la Legge?

07 maggio 2025

La bicicletta sta vivendo una nuova primavera, diventando un mezzo di trasporto sempre più popolare nelle nostre città. Che si tratti di agili city bike o di più robuste e-bike, le due ruote rappresentano una scelta pratica e sostenibile. Tuttavia, le loro dimensioni, soprattutto nel caso dei modelli elettrici, possono rendere complicato il rimessaggio in casa. Ecco che sorge spontanea una domanda per chi non dispone di un garage: è possibile parcheggiare la bicicletta negli spazi comuni del condominio?

Per rispondere a questa domanda, tralasciando i casi in cui il regolamento condominiale abbia già previsto delle aree specifiche, dobbiamo fare riferimento al Codice Civile e ai principi che regolano l'utilizzo degli spazi condivisi tra i condomini.

Pianerottoli e Androni: Spazi di Passaggio Vietati al Parcheggio Bici

La risposta è chiara: non è consentito lasciare le biciclette sui pianerottoli o nell'androne del condominio. Questi spazi sono per loro natura destinati al passaggio e alla circolazione delle persone. Ingombrarli con una bicicletta altererebbe la loro funzione primaria e occuperebbe un'area impedendo agli altri condomini di utilizzarla liberamente, in violazione dell'articolo 1102 del Codice Civile. Questa norma fondamentale stabilisce che ogni condomino può servirsi delle parti comuni a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.

Spazi Comuni Interni: Serve l'Ok Unanime?

Di conseguenza, per poter utilizzare gli spazi comuni interni del condominio per il parcheggio delle biciclette, è necessaria una decisione unanime dell'assemblea condominiale. Questo significa che tutti i condomini devono essere d'accordo nel concedere tale utilizzo.

Rastrelliere Porta Bici: Una Soluzione con Diverse Interpretazioni

La questione dell'installazione di rastrelliere porta biciclette è leggermente più complessa. Secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali di merito, per decidere di installare una rastrelliera, anche nell'androne, sarebbe sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi. Tuttavia, in un'ottica di maggiore cautela e per evitare possibili contestazioni, potrebbe essere più prudente ottenere la maggioranza qualificata dei quattro quinti prevista dall'articolo 1117-ter del Codice Civile, che disciplina le modificazioni delle destinazioni d'uso delle parti comuni.

Box Privati: Libertà Totale per le Due Ruote

Naturalmente, non esiste alcun limite o vincolo per quanto riguarda il deposito della bicicletta all'interno del proprio box auto, anche se questo fosse in uso esclusivo e non di proprietà.

Il Cortile Condominiale: Spazio più Flessibile, ma con Attenzione

Per quanto riguarda il cortile condominiale, la situazione è leggermente diversa. A condizione che non esista un regolamento d'uso specifico e che la bicicletta non ostacoli o impedisca il passaggio delle auto, il suo utilizzo per il parcheggio non viola l'articolo 1102 del Codice Civile. Questo perché, in linea di principio, non si altera la destinazione dell'area e non si impedisce agli altri condomini di farne un uso simile.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il pari utilizzo della cosa comune da parte degli altri condomini deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della natura del bene e dell'utilità che abitualmente ne ricava ciascun proprietario. Ad esempio, se una bicicletta parcheggiata rendesse difficoltosa, anche solo in manovra, l'uscita di un'auto da un garage, si potrebbe configurare un pregiudizio non giustificabile all'uso comune. Al contrario, un utilizzo più intenso da parte di uno o più condomini non costituisce di per sé una violazione della regola paritaria.

Lastrico Solare Comune: Stesse Regole del Cortile

Lo stesso principio di utilizzo collettivo e libero da parte dei condomini del cortile vale anche per il lastrico solare, a patto che questo sia di uso comune e non esclusivo.

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