Coniugi con dimore separate ed esenzione dalle imposte sull’immobile: le novità su IMU e ICI
07 ottobre 2026

Un cittadino ha diritto all'esenzione dall'imposta sulla prima casa se il coniuge risiede o dimora in un altro immobile?
La risposta è sì. La giurisprudenza ha definitivamente chiarito che la diversa residenza del coniuge non ostacola il diritto all'esenzione per l'abitazione principale, ponendo fine a un lungo contenzioso tra contribuenti e Comuni.
Vediamo insieme come è cambiato il quadro normativo e cosa significa in concreto per i contribuenti.
L’evoluzione normativa: da ICI a IMU
Nella formulazione originaria della disciplina sull’ICI (poi sostituita dall’IMU), l’esenzione spettava a condizione che l’immobile fungesse da dimora abituale del contribuente "e dei suoi familiari".
Successivamente, la legge n. 296/2006 (art. 1, comma 173) ha introdotto dal 2007 una presunzione relativa di coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica. Con il passaggio all'IMU (dal 2012), si è poi stabilito che residenza anagrafica e dimora abituale dovessero sussistere contemporaneamente.
L'intervento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite
Su questo assetto è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che vincolavano l'esenzione alla dimora dell'intero nucleo familiare. La Consulta ha ripristinato un principio di equità: ai fini dell'esenzione, rileva esclusivamente la dimora abituale del singolo contribuente possessore dell'immobile.
A consolidare definitivamente questo orientamento sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con le sentenze n. 23488 e n. 23489 del 2026), che hanno esteso l'efficacia di tale principio anche al contenzioso ICI ancora pendente.
Di conseguenza, sia per l'IMU sia per l'ICI:
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Per "abitazione principale" si intende l’immobile nel quale il contribuente è titolare del diritto reale e vi dimora abitualmente.
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La residenza o dimora del coniuge (o di altri familiari) in un immobile diverso è circostanza giuridicamente neutra.
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Gli accertamenti comunali fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi sono destinati all'annullamento in autotutela o in sede giudiziale.
Come dimostrare la dimora abituale?
Ai fini della prova dell'esenzione, occorre distinguere due situazioni:
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Residenza anagrafica e dimora nello stesso immobile: L'esenzione opera in forza di una presunzione legale relativa. Spetta al Comune l'onere di dimostrare che il contribuente non vi dimora effettivamente (e non potrà farlo richiamando la sola residenza diversa del coniuge).
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Residenza anagrafica altrove: In caso di accertamento, l'onere della prova grava sul contribuente. La dimora abituale dovrà essere dimostrata con elementi concreti e convergenti, quali:
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Consumi effettivi delle utenze domestiche;
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Spese ordinarie legate all'immobile;
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Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (scelta del medico di base);
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Ricezione della corrispondenza.
Un orientamento a tutela del contribuente
Gli avvisi di accertamento basati unicamente sulla differente residenza dei coniugi non sono più legittimi. Proseguire il contenzioso su tali basi espone l'amministrazione comunale al rischio di annullamento dell'atto con condanna al pagamento delle spese di lite.
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